Gradi accademici ed effetti civili

GRADI ACCADEMICI 
1. Baccalaureato in Teologia.
«A conclusione del primo ciclo, lo Studente che avrà frequentato tutti i corsi e compiuto le esercitazioni e le ricerche prescritte, ed avrà superato le prove di esame di tutte le discipline ed i corsi e la prova conclusiva (scritta e orale) prevista dagli Ordinamenti, conseguirà il grado accademico di Baccalaureato in Teologia» (Statuti ITST, art. 33, § 2).

2. Licenza in Teologia con specializzazione in Catechetica (cfr. Regolamento Interno ITST, 37-43).

EFFETTI CIVILI DEGLI STUDI ECCLESIASTICI

«I titoli accademici in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (Art. 10,2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10.04.1985).Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994 n. 175, viene approvata l’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16.03.1994). Pertanto (art. 2) «I titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di cui all’art. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Diploma Universitario e come Laurea».

 

DECADENZE

«Il diritto al titolo dell’esercitazione di Licenza decade dopo tre anni dalla sua approvazione. […] Dopo dieci anni dalla prima iscrizione come ordinario in un ciclo [di studi] si decade dal diritto di proseguire gli studi per il grado accademico corrispondente» (Ordinamenti UPS, art. 89, § 1 e 3).
Coloro che, superati i dieci anni dalla prima iscrizione, intendano conseguire il grado accademico possono chiedere l’ammissione alla procedura di sanatio in vista del conseguimento della Licenza. A tal fine potranno presentare relativa domanda al Consiglio d’Istituto, qualora ricorrano le condizioni considerate valide per tale richiesta dallo stesso Consiglio e qui di seguito riportate:
1) motivi gravi di salute;
2) impegni legati all’obbedienza ecclesiale e religiosa;
3) trasferimenti e gravi disagi familiari.
Nell’ipotesi in cui il Consiglio d’Istituto si esprimesse nel senso di non concedere la sanatio non è prevista alcuna forma di appello da parte del richiedente.
Nell’ipotesi in cui il Consiglio d’Istituto si esprimesse nel senso di concedere la sanatio, al candidato sarà richiesto di frequentare le discipline di un semestre e di sostenerne i relativi esami.
Alla domanda che il Preside invierà al Decano della Facoltà di Teologia, al Magnifico Rettore e al Gran Cancelliere dell’UPS per la sanatio, devono essere allegate la domanda da parte dello Studente e da parte dell’Ordinario o del Superiore (per gli ecclesiastici), o la relativa documentazione (per i laici). Lo Studente è tenuto, inoltre, a soddisfare le condizioni richieste, a portare a termine la tesi di licenza entro e non oltre tre anni dalla concessione della sanatio (cfr. Verbali del Consiglio d’Istituto ITST , 3 dicembre 2011; 18 febbraio 2002).
In modo simile si procede per la richiesta di sanatio in vista del conseguimento del Baccellierato in teologia (cfr. Regolamento Interno ITST, 33).